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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Al via l’adempimento collaborativo   Data : 15/04/2016
Al via l’adempimento collaborativo
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54237 del 14.4.2016, ha introdotto le condizioni e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015).
In particolare, possono accedere al regime:
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore ad 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
-le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al DLgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito.
Per richiedere l'accesso, i soggetti con i requisiti devono trasmettere via PEC:
- il modello di adesione allegato al provvedimento;
- la descrizione dell'attività svolta dall'impresa, della strategia fiscale, del sistema di controllo del rischio adottato e delle sue modalità di funzionamento;
-la mappa dei processi aziendali e quella dei rischi fiscali individuati.
Terminata l'attività istruttoria, l'Ufficio comunicherà al contribuente l'esito del controllo dei requisiti, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54237 - Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54749 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2016 - "Operativo l’accesso al regime di adempimento collaborativo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego