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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Al via l’adempimento collaborativo   Data : 15/04/2016
Al via l’adempimento collaborativo
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54237 del 14.4.2016, ha introdotto le condizioni e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 ss. del DLgs. 128/2015).
In particolare, possono accedere al regime:
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore ad 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
-i soggetti (residenti e non residenti) con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
-le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui al DLgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito.
Per richiedere l'accesso, i soggetti con i requisiti devono trasmettere via PEC:
- il modello di adesione allegato al provvedimento;
- la descrizione dell'attività svolta dall'impresa, della strategia fiscale, del sistema di controllo del rischio adottato e delle sue modalità di funzionamento;
-la mappa dei processi aziendali e quella dei rischi fiscali individuati.
Terminata l'attività istruttoria, l'Ufficio comunicherà al contribuente l'esito del controllo dei requisiti, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54237 - Provvedimento Agenzia Entrate 14.4.2016 n. 54749 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2016 - "Operativo l’accesso al regime di adempimento collaborativo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego