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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico   Data : 15/04/2016
I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico
Con riferimento ai redditi di lavoro prodotti all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia, l'Autore evidenzia che, in merito alle modalità di determinazione del credito d'imposta, il DLgs 147/2015 ha aggiornato l'art. 165 del TUIR, estendendo ai soggetti IRPEF la facoltà di anticipare il recupero del credito estero per competenza e la possibilità di utilizzare, entro determinati limiti, l'eventuale eccedenza d'imposta estera. Il modello UNICO 2016 PF recepisce tale novità, spostando la determinazione del credito d'imposta estero dal precedente quadro CR al quadro CE.
Il modello 730/2016 non è, tuttavia, utilizzabile per accedere alle novità ex DLgs 147/2015. Di conseguenza, i contribuenti potranno, a tal fine, utilizzare esclusivamente il modello UNICO 2016 PF compilando il quadro CE, senza, però, fruire delle ordinarie tempistiche di rimborso da assistenza fiscale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Artt. 51 e 165 DPR 917/1986
Sezione:   Autore : S.M.Perego