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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego

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Titolo: I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico   Data : 15/04/2016
I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico
Con riferimento ai redditi di lavoro prodotti all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia, l'Autore evidenzia che, in merito alle modalità di determinazione del credito d'imposta, il DLgs 147/2015 ha aggiornato l'art. 165 del TUIR, estendendo ai soggetti IRPEF la facoltà di anticipare il recupero del credito estero per competenza e la possibilità di utilizzare, entro determinati limiti, l'eventuale eccedenza d'imposta estera. Il modello UNICO 2016 PF recepisce tale novità, spostando la determinazione del credito d'imposta estero dal precedente quadro CR al quadro CE.
Il modello 730/2016 non è, tuttavia, utilizzabile per accedere alle novità ex DLgs 147/2015. Di conseguenza, i contribuenti potranno, a tal fine, utilizzare esclusivamente il modello UNICO 2016 PF compilando il quadro CE, senza, però, fruire delle ordinarie tempistiche di rimborso da assistenza fiscale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Artt. 51 e 165 DPR 917/1986
Sezione:   Autore : S.M.Perego