I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico
Con riferimento ai redditi di lavoro prodotti all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia, l'Autore evidenzia che, in merito alle modalità di determinazione del credito d'imposta, il DLgs 147/2015 ha aggiornato l'art. 165 del TUIR, estendendo ai soggetti IRPEF la facoltà di anticipare il recupero del credito estero per competenza e la possibilità di utilizzare, entro determinati limiti, l'eventuale eccedenza d'imposta estera. Il modello UNICO 2016 PF recepisce tale novità, spostando la determinazione del credito d'imposta estero dal precedente quadro CR al quadro CE.
Il modello 730/2016 non è, tuttavia, utilizzabile per accedere alle novità ex DLgs 147/2015. Di conseguenza, i contribuenti potranno, a tal fine, utilizzare esclusivamente il modello UNICO 2016 PF compilando il quadro CE, senza, però, fruire delle ordinarie tempistiche di rimborso da assistenza fiscale.
Fonte: Notiziario Eutekne – Artt. 51 e 165 DPR 917/1986 |