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26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
30/03/2016 Anche l’Unico PF diventa Precompilato S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego

Records 191 to 200 of 2397
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Titolo: Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti   Data : 18/04/2016
Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
L'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può anche essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, al contribuente è data la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il DM 5.4.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2016, ha disciplinato le modalità con cui presentare la predetta istanza di rimborso. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del TUIR. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.
L'istanza deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale di cui all'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2016 - "Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all'erogatore e non dedotte in carta libera" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego