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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti   Data : 18/04/2016
Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
L'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può anche essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, al contribuente è data la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il DM 5.4.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2016, ha disciplinato le modalità con cui presentare la predetta istanza di rimborso. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del TUIR. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.
L'istanza deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale di cui all'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2016 - "Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all'erogatore e non dedotte in carta libera" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego