Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/04/2016 Dal 2.5.2016 ComUnica cambia S.M.Perego
29/04/2016 Pronti gli indirizzi operativi 2016 per accertamenti e controlli S.M.Perego
29/04/2016 Professionisti – Nessun principio di cassa sulle retribuzioni S.M.Perego
29/04/2016 Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
27/04/2016 Le manutenzioni ordinarie e straordinarie scontano l’IVA del 10% S.M.Perego
18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego

Records 81 to 90 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti   Data : 18/04/2016
Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
L'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può anche essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, al contribuente è data la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il DM 5.4.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2016, ha disciplinato le modalità con cui presentare la predetta istanza di rimborso. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del TUIR. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.
L'istanza deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale di cui all'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2016 - "Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all'erogatore e non dedotte in carta libera" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego