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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
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Titolo: Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti   Data : 18/04/2016
Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti
L'art. 10 co. 1 lett. d-bis) del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può anche essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, al contribuente è data la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.
Il DM 5.4.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15.4.2016, ha disciplinato le modalità con cui presentare la predetta istanza di rimborso. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del TUIR. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.
L'istanza deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale di cui all'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state restituite le somme.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2016 - "Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all'erogatore e non dedotte in carta libera" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego