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Data Titolo Sezione Autore
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego

Records 131 to 140 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo   Data : 18/04/2016
Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo
Il foglio illustrativo denominato "Elementi a base della dichiarazione precompilata", collocato in fondo al modello 730 precompilato, riassume le fonti e i dati usati per la dichiarazione, con l'indicazione circa il relativo l'inserimento o meno nella dichiarazione.
Occorre quindi verificare il prospetto individuando eventuali dati mancanti oppure presenti nel prospetto ma non inseriti in dichiarazione. Le spese per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico eseguiti nel 2015, ad esempio, sono inserite solo nel prospetto e non nella precompilata; occorre altresì verificare l'importo del canone nell'ipotesi di abitazioni affittate nonché l'importo della detrazione relativa agli interessi di mutuo qualora comunicato o, diversamente, integrarne l'importo.
In presenza di errori nella precompilata o in assenza di oneri deducibili o detraibili significativi, occorre intervenire sui dati proposti, con modifiche e integrazioni. In caso contrario (dati corretti e pressoché completi), il contribuente può confermare, accettandola, la precompilata proposta.
Nel caso di precompilata senza modifiche, trasmessa direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia (art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014) non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti "dai soggetti terzi di cui all'articolo 3". Resta fermo, tuttavia, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A fronte di integrazioni sostanziali scattano, invece, i controlli automatizzati sui modelli "anomali" o che determinano un rimborso superiore a 4.000,00 euro. In questo caso, il rimborso (se spettante) è effettuato dall'Agenzia entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego