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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
30/12/2016 Approvato in data 29.12.2016 il “Decreto Milleproroghe” S.M.Perego
30/12/2016 Pubblicate le caratteristiche della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, per i commercianti al minuto S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
09/01/2017 Disponibile il modello 730/2017 in bozza S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
09/01/2017 Parte l’adempimento collaborativo per i contribuenti di grandi dimensioni S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo   Data : 18/04/2016
Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo
Il foglio illustrativo denominato "Elementi a base della dichiarazione precompilata", collocato in fondo al modello 730 precompilato, riassume le fonti e i dati usati per la dichiarazione, con l'indicazione circa il relativo l'inserimento o meno nella dichiarazione.
Occorre quindi verificare il prospetto individuando eventuali dati mancanti oppure presenti nel prospetto ma non inseriti in dichiarazione. Le spese per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico eseguiti nel 2015, ad esempio, sono inserite solo nel prospetto e non nella precompilata; occorre altresì verificare l'importo del canone nell'ipotesi di abitazioni affittate nonché l'importo della detrazione relativa agli interessi di mutuo qualora comunicato o, diversamente, integrarne l'importo.
In presenza di errori nella precompilata o in assenza di oneri deducibili o detraibili significativi, occorre intervenire sui dati proposti, con modifiche e integrazioni. In caso contrario (dati corretti e pressoché completi), il contribuente può confermare, accettandola, la precompilata proposta.
Nel caso di precompilata senza modifiche, trasmessa direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia (art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014) non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti "dai soggetti terzi di cui all'articolo 3". Resta fermo, tuttavia, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A fronte di integrazioni sostanziali scattano, invece, i controlli automatizzati sui modelli "anomali" o che determinano un rimborso superiore a 4.000,00 euro. In questo caso, il rimborso (se spettante) è effettuato dall'Agenzia entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego