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02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
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01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
02/05/2018 Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo S.M.Perego

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Titolo: Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo   Data : 18/04/2016
Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo
Il foglio illustrativo denominato "Elementi a base della dichiarazione precompilata", collocato in fondo al modello 730 precompilato, riassume le fonti e i dati usati per la dichiarazione, con l'indicazione circa il relativo l'inserimento o meno nella dichiarazione.
Occorre quindi verificare il prospetto individuando eventuali dati mancanti oppure presenti nel prospetto ma non inseriti in dichiarazione. Le spese per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico eseguiti nel 2015, ad esempio, sono inserite solo nel prospetto e non nella precompilata; occorre altresì verificare l'importo del canone nell'ipotesi di abitazioni affittate nonché l'importo della detrazione relativa agli interessi di mutuo qualora comunicato o, diversamente, integrarne l'importo.
In presenza di errori nella precompilata o in assenza di oneri deducibili o detraibili significativi, occorre intervenire sui dati proposti, con modifiche e integrazioni. In caso contrario (dati corretti e pressoché completi), il contribuente può confermare, accettandola, la precompilata proposta.
Nel caso di precompilata senza modifiche, trasmessa direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia (art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014) non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti "dai soggetti terzi di cui all'articolo 3". Resta fermo, tuttavia, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A fronte di integrazioni sostanziali scattano, invece, i controlli automatizzati sui modelli "anomali" o che determinano un rimborso superiore a 4.000,00 euro. In questo caso, il rimborso (se spettante) è effettuato dall'Agenzia entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego