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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo   Data : 18/04/2016
Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo
Il foglio illustrativo denominato "Elementi a base della dichiarazione precompilata", collocato in fondo al modello 730 precompilato, riassume le fonti e i dati usati per la dichiarazione, con l'indicazione circa il relativo l'inserimento o meno nella dichiarazione.
Occorre quindi verificare il prospetto individuando eventuali dati mancanti oppure presenti nel prospetto ma non inseriti in dichiarazione. Le spese per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico eseguiti nel 2015, ad esempio, sono inserite solo nel prospetto e non nella precompilata; occorre altresì verificare l'importo del canone nell'ipotesi di abitazioni affittate nonché l'importo della detrazione relativa agli interessi di mutuo qualora comunicato o, diversamente, integrarne l'importo.
In presenza di errori nella precompilata o in assenza di oneri deducibili o detraibili significativi, occorre intervenire sui dati proposti, con modifiche e integrazioni. In caso contrario (dati corretti e pressoché completi), il contribuente può confermare, accettandola, la precompilata proposta.
Nel caso di precompilata senza modifiche, trasmessa direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia (art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014) non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti "dai soggetti terzi di cui all'articolo 3". Resta fermo, tuttavia, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A fronte di integrazioni sostanziali scattano, invece, i controlli automatizzati sui modelli "anomali" o che determinano un rimborso superiore a 4.000,00 euro. In questo caso, il rimborso (se spettante) è effettuato dall'Agenzia entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego