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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016   Data : 18/04/2016
L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016
Il co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA, per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall'1.1.2016;
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
- la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l'unità immobiliare, l'impresa costruttrice l'ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego