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24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016   Data : 18/04/2016
L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016
Il co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA, per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall'1.1.2016;
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
- la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l'unità immobiliare, l'impresa costruttrice l'ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego