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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016   Data : 18/04/2016
L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016
Il co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA, per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall'1.1.2016;
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
- la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l'unità immobiliare, l'impresa costruttrice l'ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego