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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016   Data : 18/04/2016
L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016
Il co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA, per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall'1.1.2016;
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
- la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l'unità immobiliare, l'impresa costruttrice l'ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego