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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 651 to 660 of 2397
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Titolo: L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016   Data : 18/04/2016
L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016
Il co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA, per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, confermando alcuni chiarimenti forniti del corso di Telefisco 2016, ha precisato che:
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo d'imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall'1.1.2016;
- l'agevolazione non compete se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
- la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l'unità immobiliare, l'impresa costruttrice l'ha concessa in locazione.
Nella circ. 12/2016 non è stata invece confermata la risposta dell'Amministrazione finanziaria secondo cui sono escluse dall'agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% solo con IVA pagata nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego