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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015   Data : 18/04/2016
Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015
Con un comunicato pubblicato nella G.U. 30.12.2015 n. 302, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'elenco dei Comuni sul territorio dei quali i terreni agricoli hanno subito mutamenti della coltura praticata, dichiarati dai soggetti interessati o segnalati dall'AGEA sulla base delle richieste di contributi agricoli comunitari.
Si tratta delle variazioni colturali disciplinate "a regime" dall'art. 2 co. 33 del DL 262/2006 ai sensi del quale coloro che hanno modificato la coltura di un terreno, rispetto a quanto già indicato nelle banche dati del Catasto, hanno l'obbligo di dichiarare la variazione all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia è possibile proporre ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, ossia entro il 28.4.2016.
A decorrere dall'1.1.2016, si ricorda, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione prevista dall'art. 17-bis del DLgs. 546/92.
Fonte: Comunicato Agenzia Entrate 30.12.2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Ricorso contro le variazioni colturali di fine 2015 entro il 28 aprile" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego