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29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
27/07/2016 ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali   Data : 19/04/2016
Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 18.4.2016 n. 25, ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18 del DPR 115/2002.
In linea di principio - spiega l'Agenzia - i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe a norma dell'art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, a meno che non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72, oppure siano esentati da norme speciali.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, i certificati di residenza sono richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. In tale caso, rileva l'Agenzia, trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato risultano, quindi, esenti da imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 24 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2016 - "Sui certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari non si paga il bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego