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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali   Data : 19/04/2016
Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 18.4.2016 n. 25, ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18 del DPR 115/2002.
In linea di principio - spiega l'Agenzia - i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe a norma dell'art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, a meno che non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72, oppure siano esentati da norme speciali.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, i certificati di residenza sono richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. In tale caso, rileva l'Agenzia, trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato risultano, quindi, esenti da imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 24 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2016 - "Sui certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari non si paga il bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego