Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
04/04/2017 INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali   Data : 19/04/2016
Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 18.4.2016 n. 25, ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18 del DPR 115/2002.
In linea di principio - spiega l'Agenzia - i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe a norma dell'art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, a meno che non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72, oppure siano esentati da norme speciali.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, i certificati di residenza sono richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. In tale caso, rileva l'Agenzia, trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato risultano, quindi, esenti da imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 24 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2016 - "Sui certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari non si paga il bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego