Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali   Data : 19/04/2016
Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 18.4.2016 n. 25, ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18 del DPR 115/2002.
In linea di principio - spiega l'Agenzia - i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe a norma dell'art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, a meno che non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72, oppure siano esentati da norme speciali.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, i certificati di residenza sono richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. In tale caso, rileva l'Agenzia, trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato risultano, quindi, esenti da imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 24 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2016 - "Sui certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari non si paga il bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego