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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali   Data : 19/04/2016
Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 18.4.2016 n. 25, ha chiarito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari sono esenti dall'imposta di bollo a norma dell'art. 18 del DPR 115/2002.
In linea di principio - spiega l'Agenzia - i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe a norma dell'art. 4 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, a meno che non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al DPR 642/72, oppure siano esentati da norme speciali.
Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, i certificati di residenza sono richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. In tale caso, rileva l'Agenzia, trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 18 del DPR 115/2002, in base al quale sono esenti dall'imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli "antecedenti, necessari o funzionali".
Nel caso di specie, secondo l'Agenzia, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato risultano, quindi, esenti da imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 24 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2016 - "Sui certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari non si paga il bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego