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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%   Data : 19/04/2016
La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 ha chiarito che l’agevolazione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% a tutte le prestazioni di servizi e alle cessioni di beni con posa in opera realizzate nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a prevalente destinazione abitativa, si estende anche alla fornitura di componenti e parti staccate degli infissi, nel quadro dell’installazione di questi ultimi.
Tuttavia, poiché è esclusa dall’agevolazione la fornitura dei c.d. “beni significativi” di cui al DM 29.12.99, fra i quali gli infissi, nel caso in cui gli stessi beni abbiano un valore superiore al 50% della prestazione resa, la circolare 12/2016 precisa che le componenti o parti staccate dell’infisso dotate di autonomia funzionale rispetto allo stesso non concorrono a formare il valore del bene significativo (per esempio, colle, profili necessari ad adattare l’infisso all’immobile, tapparelle), per cui tali parti beneficiano dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%; al contrario, le parti staccate ma direttamente funzionali all’infisso (quali la maniglia, i serramenti o le veneziane incluse nei vetri dell’infisso) sono da includere nel bene significativo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015 n. 25
Sezione:   Autore : S.M.Perego