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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%   Data : 19/04/2016
La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 ha chiarito che l’agevolazione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% a tutte le prestazioni di servizi e alle cessioni di beni con posa in opera realizzate nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a prevalente destinazione abitativa, si estende anche alla fornitura di componenti e parti staccate degli infissi, nel quadro dell’installazione di questi ultimi.
Tuttavia, poiché è esclusa dall’agevolazione la fornitura dei c.d. “beni significativi” di cui al DM 29.12.99, fra i quali gli infissi, nel caso in cui gli stessi beni abbiano un valore superiore al 50% della prestazione resa, la circolare 12/2016 precisa che le componenti o parti staccate dell’infisso dotate di autonomia funzionale rispetto allo stesso non concorrono a formare il valore del bene significativo (per esempio, colle, profili necessari ad adattare l’infisso all’immobile, tapparelle), per cui tali parti beneficiano dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%; al contrario, le parti staccate ma direttamente funzionali all’infisso (quali la maniglia, i serramenti o le veneziane incluse nei vetri dell’infisso) sono da includere nel bene significativo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015 n. 25
Sezione:   Autore : S.M.Perego