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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%   Data : 19/04/2016
La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10%
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 ha chiarito che l’agevolazione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% a tutte le prestazioni di servizi e alle cessioni di beni con posa in opera realizzate nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a prevalente destinazione abitativa, si estende anche alla fornitura di componenti e parti staccate degli infissi, nel quadro dell’installazione di questi ultimi.
Tuttavia, poiché è esclusa dall’agevolazione la fornitura dei c.d. “beni significativi” di cui al DM 29.12.99, fra i quali gli infissi, nel caso in cui gli stessi beni abbiano un valore superiore al 50% della prestazione resa, la circolare 12/2016 precisa che le componenti o parti staccate dell’infisso dotate di autonomia funzionale rispetto allo stesso non concorrono a formare il valore del bene significativo (per esempio, colle, profili necessari ad adattare l’infisso all’immobile, tapparelle), per cui tali parti beneficiano dell’applicazione dell’aliquota IVA al 10%; al contrario, le parti staccate ma direttamente funzionali all’infisso (quali la maniglia, i serramenti o le veneziane incluse nei vetri dell’infisso) sono da includere nel bene significativo.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Risoluzione Agenzia Entrate 6.3.2015 n. 25
Sezione:   Autore : S.M.Perego