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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 19/04/2016
Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 sono state fornite indicazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 qualora effettuino operazioni con l’estero. Conformemente a quanto previsto dall’art. 283 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi rese o ricevute con controparti non residenti seguono le disposizioni di cui all’art. 7-ter e ss. del DPR 633/72.
Pertanto, per i servizi generici resi a non residenti soggetti passivi IVA, il prestatore forfetario emette fattura senza addebito d’imposta e, in caso di controparte comunitaria, deve iscriversi al Vies e compilare il modello Intrastat se l’operazione è imponibile nello Stato del committente.
Per i servizi generici ricevuti da prestatore extra-Ue, il committente forfetario emette autofattura; in caso di prestatore Ue, il committente integra la fattura e compila il modello Intrastat. Si ricorda che, anche per i forfetari che acquistano servizi generici sussiste l’obbligo di iscrizione al Vies.
Per quanto attiene alle cessioni di beni verso soggetti comunitari, i forfetari non sono tenuti a iscriversi al Vies o a compilare gli elenchi Intrastat, in quanto tali operazioni non sono assimilate alle cessioni intracomunitarie. Sono invece equiparate a cessioni interne, senza applicazione dell’IVA, anche qualora il cessionario Ue operi nel regime delle piccole imprese.
Diversamente, in caso di acquisti di beni effettuati da soggetti forfetari presso fornitori Ue, a norma dell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, non si realizza un acquisto intracomunitario finché l’ammontare degli acquisti non supera la soglia di 10.000,00 euro. Tuttavia, indipendentemente dal volume degli acquisti, se anche il fornitore UE opera in regime di piccole imprese, l’operazione non dovrebbe costituire acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10
Sezione:   Autore : S.M.Perego