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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 19/04/2016
Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 sono state fornite indicazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 qualora effettuino operazioni con l’estero. Conformemente a quanto previsto dall’art. 283 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi rese o ricevute con controparti non residenti seguono le disposizioni di cui all’art. 7-ter e ss. del DPR 633/72.
Pertanto, per i servizi generici resi a non residenti soggetti passivi IVA, il prestatore forfetario emette fattura senza addebito d’imposta e, in caso di controparte comunitaria, deve iscriversi al Vies e compilare il modello Intrastat se l’operazione è imponibile nello Stato del committente.
Per i servizi generici ricevuti da prestatore extra-Ue, il committente forfetario emette autofattura; in caso di prestatore Ue, il committente integra la fattura e compila il modello Intrastat. Si ricorda che, anche per i forfetari che acquistano servizi generici sussiste l’obbligo di iscrizione al Vies.
Per quanto attiene alle cessioni di beni verso soggetti comunitari, i forfetari non sono tenuti a iscriversi al Vies o a compilare gli elenchi Intrastat, in quanto tali operazioni non sono assimilate alle cessioni intracomunitarie. Sono invece equiparate a cessioni interne, senza applicazione dell’IVA, anche qualora il cessionario Ue operi nel regime delle piccole imprese.
Diversamente, in caso di acquisti di beni effettuati da soggetti forfetari presso fornitori Ue, a norma dell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, non si realizza un acquisto intracomunitario finché l’ammontare degli acquisti non supera la soglia di 10.000,00 euro. Tuttavia, indipendentemente dal volume degli acquisti, se anche il fornitore UE opera in regime di piccole imprese, l’operazione non dovrebbe costituire acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10
Sezione:   Autore : S.M.Perego