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06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 19/04/2016
Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 sono state fornite indicazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 qualora effettuino operazioni con l’estero. Conformemente a quanto previsto dall’art. 283 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi rese o ricevute con controparti non residenti seguono le disposizioni di cui all’art. 7-ter e ss. del DPR 633/72.
Pertanto, per i servizi generici resi a non residenti soggetti passivi IVA, il prestatore forfetario emette fattura senza addebito d’imposta e, in caso di controparte comunitaria, deve iscriversi al Vies e compilare il modello Intrastat se l’operazione è imponibile nello Stato del committente.
Per i servizi generici ricevuti da prestatore extra-Ue, il committente forfetario emette autofattura; in caso di prestatore Ue, il committente integra la fattura e compila il modello Intrastat. Si ricorda che, anche per i forfetari che acquistano servizi generici sussiste l’obbligo di iscrizione al Vies.
Per quanto attiene alle cessioni di beni verso soggetti comunitari, i forfetari non sono tenuti a iscriversi al Vies o a compilare gli elenchi Intrastat, in quanto tali operazioni non sono assimilate alle cessioni intracomunitarie. Sono invece equiparate a cessioni interne, senza applicazione dell’IVA, anche qualora il cessionario Ue operi nel regime delle piccole imprese.
Diversamente, in caso di acquisti di beni effettuati da soggetti forfetari presso fornitori Ue, a norma dell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, non si realizza un acquisto intracomunitario finché l’ammontare degli acquisti non supera la soglia di 10.000,00 euro. Tuttavia, indipendentemente dal volume degli acquisti, se anche il fornitore UE opera in regime di piccole imprese, l’operazione non dovrebbe costituire acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10
Sezione:   Autore : S.M.Perego