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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 19/04/2016
Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 sono state fornite indicazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 qualora effettuino operazioni con l’estero. Conformemente a quanto previsto dall’art. 283 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi rese o ricevute con controparti non residenti seguono le disposizioni di cui all’art. 7-ter e ss. del DPR 633/72.
Pertanto, per i servizi generici resi a non residenti soggetti passivi IVA, il prestatore forfetario emette fattura senza addebito d’imposta e, in caso di controparte comunitaria, deve iscriversi al Vies e compilare il modello Intrastat se l’operazione è imponibile nello Stato del committente.
Per i servizi generici ricevuti da prestatore extra-Ue, il committente forfetario emette autofattura; in caso di prestatore Ue, il committente integra la fattura e compila il modello Intrastat. Si ricorda che, anche per i forfetari che acquistano servizi generici sussiste l’obbligo di iscrizione al Vies.
Per quanto attiene alle cessioni di beni verso soggetti comunitari, i forfetari non sono tenuti a iscriversi al Vies o a compilare gli elenchi Intrastat, in quanto tali operazioni non sono assimilate alle cessioni intracomunitarie. Sono invece equiparate a cessioni interne, senza applicazione dell’IVA, anche qualora il cessionario Ue operi nel regime delle piccole imprese.
Diversamente, in caso di acquisti di beni effettuati da soggetti forfetari presso fornitori Ue, a norma dell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, non si realizza un acquisto intracomunitario finché l’ammontare degli acquisti non supera la soglia di 10.000,00 euro. Tuttavia, indipendentemente dal volume degli acquisti, se anche il fornitore UE opera in regime di piccole imprese, l’operazione non dovrebbe costituire acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10
Sezione:   Autore : S.M.Perego