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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato   Data : 20/04/2016
I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato
I modelli 730 precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate recano i dati derivanti dalla comunicazione delle spese da parte dell'erogatore della prestazione sanitaria, nonché dei rimborsi da parte delle Casse di assistenza sanitaria.
Viene, al riguardo, evidenziata la sfasatura temporale tra pagamento dell'onere (detraibile per cassa al 19% ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR) e rimborso nell'anno successivo (soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. n-bis del TUIR). Occorre quindi verificare i dati relativi ai rimborsi degli oneri detratti, indicati nel modello 730 con il codice 4 al rigo D7 e in UNICO, fascicolo 2, al rigo RM8.
In base a quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.3.2007 n. 35, sebbene non espressamente riferita alla suddetta sfasatura temporale, il contribuente può, in alternativa, scegliere di:
- sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal fondo;
- detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare il rimborso nei redditi soggetti a tassazione separata.
Rizzardi auspica quindi che l'Agenzia possa, anche nel caso esaminato, continuare a ritenere valida la detrazione richiesta al netto delle spese rimborsate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego