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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego

Records 1001 to 1010 of 2397
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Titolo: I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato   Data : 20/04/2016
I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato
I modelli 730 precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate recano i dati derivanti dalla comunicazione delle spese da parte dell'erogatore della prestazione sanitaria, nonché dei rimborsi da parte delle Casse di assistenza sanitaria.
Viene, al riguardo, evidenziata la sfasatura temporale tra pagamento dell'onere (detraibile per cassa al 19% ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR) e rimborso nell'anno successivo (soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. n-bis del TUIR). Occorre quindi verificare i dati relativi ai rimborsi degli oneri detratti, indicati nel modello 730 con il codice 4 al rigo D7 e in UNICO, fascicolo 2, al rigo RM8.
In base a quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.3.2007 n. 35, sebbene non espressamente riferita alla suddetta sfasatura temporale, il contribuente può, in alternativa, scegliere di:
- sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal fondo;
- detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare il rimborso nei redditi soggetti a tassazione separata.
Rizzardi auspica quindi che l'Agenzia possa, anche nel caso esaminato, continuare a ritenere valida la detrazione richiesta al netto delle spese rimborsate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego