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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato   Data : 20/04/2016
I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato
I modelli 730 precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate recano i dati derivanti dalla comunicazione delle spese da parte dell'erogatore della prestazione sanitaria, nonché dei rimborsi da parte delle Casse di assistenza sanitaria.
Viene, al riguardo, evidenziata la sfasatura temporale tra pagamento dell'onere (detraibile per cassa al 19% ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR) e rimborso nell'anno successivo (soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. n-bis del TUIR). Occorre quindi verificare i dati relativi ai rimborsi degli oneri detratti, indicati nel modello 730 con il codice 4 al rigo D7 e in UNICO, fascicolo 2, al rigo RM8.
In base a quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.3.2007 n. 35, sebbene non espressamente riferita alla suddetta sfasatura temporale, il contribuente può, in alternativa, scegliere di:
- sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal fondo;
- detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare il rimborso nei redditi soggetti a tassazione separata.
Rizzardi auspica quindi che l'Agenzia possa, anche nel caso esaminato, continuare a ritenere valida la detrazione richiesta al netto delle spese rimborsate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego