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28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
02/05/2016 Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
03/05/2016 Dal 2.5.2016 al via le domande per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato   Data : 20/04/2016
I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato
I modelli 730 precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate recano i dati derivanti dalla comunicazione delle spese da parte dell'erogatore della prestazione sanitaria, nonché dei rimborsi da parte delle Casse di assistenza sanitaria.
Viene, al riguardo, evidenziata la sfasatura temporale tra pagamento dell'onere (detraibile per cassa al 19% ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR) e rimborso nell'anno successivo (soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. n-bis del TUIR). Occorre quindi verificare i dati relativi ai rimborsi degli oneri detratti, indicati nel modello 730 con il codice 4 al rigo D7 e in UNICO, fascicolo 2, al rigo RM8.
In base a quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.3.2007 n. 35, sebbene non espressamente riferita alla suddetta sfasatura temporale, il contribuente può, in alternativa, scegliere di:
- sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal fondo;
- detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare il rimborso nei redditi soggetti a tassazione separata.
Rizzardi auspica quindi che l'Agenzia possa, anche nel caso esaminato, continuare a ritenere valida la detrazione richiesta al netto delle spese rimborsate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego