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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego

Records 971 to 980 of 2397
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Titolo: I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato   Data : 20/04/2016
I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato
I modelli 730 precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate recano i dati derivanti dalla comunicazione delle spese da parte dell'erogatore della prestazione sanitaria, nonché dei rimborsi da parte delle Casse di assistenza sanitaria.
Viene, al riguardo, evidenziata la sfasatura temporale tra pagamento dell'onere (detraibile per cassa al 19% ex art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR) e rimborso nell'anno successivo (soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. n-bis del TUIR). Occorre quindi verificare i dati relativi ai rimborsi degli oneri detratti, indicati nel modello 730 con il codice 4 al rigo D7 e in UNICO, fascicolo 2, al rigo RM8.
In base a quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.3.2007 n. 35, sebbene non espressamente riferita alla suddetta sfasatura temporale, il contribuente può, in alternativa, scegliere di:
- sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal fondo;
- detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare il rimborso nei redditi soggetti a tassazione separata.
Rizzardi auspica quindi che l'Agenzia possa, anche nel caso esaminato, continuare a ritenere valida la detrazione richiesta al netto delle spese rimborsate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego