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27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
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27/04/2018 I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
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30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego

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Titolo: La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo   Data : 20/04/2016
La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.4.2016 n. 7724, ha affrontato il caso di una società che aveva proposto opposizione contro una cartella esattoriale con cui le era stato chiesto il pagamento di un ingente importo dovuto a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni, relativi ad un periodo di oltre quattro anni. I giudici di legittimità, in quest’occasione, hanno affermato che:
- la notifica del verbale di accertamento ispettivo interrompe la prescrizione per i contributi omessi, anche se eseguita dall’Ispettorato del Lavoro, purché detto verbale sia redatto e sottoscritto anche dagli ispettori dell’INPS e la notifica sia effettuata nell’interesse dell’Istituto medesimo;
- si ravvisa “evasione contributiva” in presenza di omessa o infedele denuncia mensile all’INPS di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, anche se registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta. In questi casi, infatti, si presume l’intento fraudolento del datore di lavoro di occultare i contributi;
- la fattispecie di “omissione contributiva” riguarda, invece, i soli casi in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie.
Fonte: Cass. Sez. Lavoro 19.4.2016 n. 7724 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2016 - "La notifica dell’Ispettorato interrompe la prescrizione per i contributi omessi" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego