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26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale   Data : 21/04/2016
Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale
Con la nota n. 45898 e la circolare n. 8, entrambe datate 19.4.2016, l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità del nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), le cui disposizioni entreranno in vigore, in buona parte, a partire dall'1.5.2016 (mentre le altre disposizioni sono già in vigore dal 30.10.2013).
Tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
- l'eliminazione delle procedure domiciliate, precisando, tuttavia, che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide fino al loro riesame e possono essere utilizzate in base alle nuove regole;
- la necessità di presentare i documenti di accompagnamento alla dichiarazione doganale non più sistematicamente, ma soltanto se la normativa dell'Unione lo richiede e se sono necessari per i controlli;
- la creazione della "Banca dati dei Rappresentanti" nel sistema AIDA, con i dati dei soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza (doganalisti, Centri di assistenza doganale, soggetti ai quali è stato concesso lo status di Operatore Economico Autorizzato AECO), cui potranno aggiungersi altri soggetti che richiedano di agire in qualità di rappresentanti e che siano in possesso dei relativi requisiti;
- la possibilità di trasmettere la dichiarazione doganale telematica limitatamente alle merci disponibili per i controlli (dunque presentate in dogana o in "luogo approvato") e nei casi in cui si assumano come presentate (ad esempio, in caso di sdoganamento in mare).
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Procedure di domiciliazione mutate in “dichiarazioni normali in dogana”" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego