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15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
02/05/2018 I depositi prezzo ricevuti dal notaio vanno sempre sul conto dedicato S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale   Data : 21/04/2016
Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale
Con la nota n. 45898 e la circolare n. 8, entrambe datate 19.4.2016, l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità del nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), le cui disposizioni entreranno in vigore, in buona parte, a partire dall'1.5.2016 (mentre le altre disposizioni sono già in vigore dal 30.10.2013).
Tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
- l'eliminazione delle procedure domiciliate, precisando, tuttavia, che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide fino al loro riesame e possono essere utilizzate in base alle nuove regole;
- la necessità di presentare i documenti di accompagnamento alla dichiarazione doganale non più sistematicamente, ma soltanto se la normativa dell'Unione lo richiede e se sono necessari per i controlli;
- la creazione della "Banca dati dei Rappresentanti" nel sistema AIDA, con i dati dei soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza (doganalisti, Centri di assistenza doganale, soggetti ai quali è stato concesso lo status di Operatore Economico Autorizzato AECO), cui potranno aggiungersi altri soggetti che richiedano di agire in qualità di rappresentanti e che siano in possesso dei relativi requisiti;
- la possibilità di trasmettere la dichiarazione doganale telematica limitatamente alle merci disponibili per i controlli (dunque presentate in dogana o in "luogo approvato") e nei casi in cui si assumano come presentate (ad esempio, in caso di sdoganamento in mare).
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Procedure di domiciliazione mutate in “dichiarazioni normali in dogana”" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego