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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
06/02/2017 I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017 S.M.Perego
06/04/2018 I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale   Data : 21/04/2016
Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale
Con la nota n. 45898 e la circolare n. 8, entrambe datate 19.4.2016, l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità del nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), le cui disposizioni entreranno in vigore, in buona parte, a partire dall'1.5.2016 (mentre le altre disposizioni sono già in vigore dal 30.10.2013).
Tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
- l'eliminazione delle procedure domiciliate, precisando, tuttavia, che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide fino al loro riesame e possono essere utilizzate in base alle nuove regole;
- la necessità di presentare i documenti di accompagnamento alla dichiarazione doganale non più sistematicamente, ma soltanto se la normativa dell'Unione lo richiede e se sono necessari per i controlli;
- la creazione della "Banca dati dei Rappresentanti" nel sistema AIDA, con i dati dei soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza (doganalisti, Centri di assistenza doganale, soggetti ai quali è stato concesso lo status di Operatore Economico Autorizzato AECO), cui potranno aggiungersi altri soggetti che richiedano di agire in qualità di rappresentanti e che siano in possesso dei relativi requisiti;
- la possibilità di trasmettere la dichiarazione doganale telematica limitatamente alle merci disponibili per i controlli (dunque presentate in dogana o in "luogo approvato") e nei casi in cui si assumano come presentate (ad esempio, in caso di sdoganamento in mare).
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Procedure di domiciliazione mutate in “dichiarazioni normali in dogana”" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego