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Data Titolo Sezione Autore
08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale   Data : 21/04/2016
Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale
Con la nota n. 45898 e la circolare n. 8, entrambe datate 19.4.2016, l'Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità del nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), le cui disposizioni entreranno in vigore, in buona parte, a partire dall'1.5.2016 (mentre le altre disposizioni sono già in vigore dal 30.10.2013).
Tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
- l'eliminazione delle procedure domiciliate, precisando, tuttavia, che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide fino al loro riesame e possono essere utilizzate in base alle nuove regole;
- la necessità di presentare i documenti di accompagnamento alla dichiarazione doganale non più sistematicamente, ma soltanto se la normativa dell'Unione lo richiede e se sono necessari per i controlli;
- la creazione della "Banca dati dei Rappresentanti" nel sistema AIDA, con i dati dei soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza (doganalisti, Centri di assistenza doganale, soggetti ai quali è stato concesso lo status di Operatore Economico Autorizzato AECO), cui potranno aggiungersi altri soggetti che richiedano di agire in qualità di rappresentanti e che siano in possesso dei relativi requisiti;
- la possibilità di trasmettere la dichiarazione doganale telematica limitatamente alle merci disponibili per i controlli (dunque presentate in dogana o in "luogo approvato") e nei casi in cui si assumano come presentate (ad esempio, in caso di sdoganamento in mare).
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 45898 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Procedure di domiciliazione mutate in “dichiarazioni normali in dogana”" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego