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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione   Data : 21/04/2016
La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione
La Cass. 20.4.2016 n. 7885 ha stabilito che l'art. 102 co. 6 del TUIR (ai sensi del quale le spese di manutenzione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) "consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati".
La pronuncia sembrerebbe, quindi, attribuire al contribuente, con un orientamento innovativo, la facoltà di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie.
A tal riguardo, autorevole dottrina ha evidenziato che l'art. 102 co. 6 del TUIR non richiede, ai fini fiscali, l'individuazione della natura delle spese in esame, diversamente da quanto occorre effettuare sotto il profilo civilistico (OIC 16).
Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, con riferimento alle spese di manutenzione capitalizzate, non trova applicazione l'art. 102 co. 6 del TUIR. Qualora, infatti, le spese in esame siano imputate contabilmente (secondo corretti principi contabili) ad aumento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti "vanno computati", anche ai fini fiscali, sull'intero valore così incrementato (C.M. 98/2000, circ. Agenzia delle Entrate 10/2005 e 27/2005).
Fonte: Cass. 20.4.2016 n. 7885 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Le spese incrementative si deducono insieme al bene ammortizzabile" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego