Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/09/2009 Interessi di mora news S.M.Perego
24/02/2010 Disponibile il software INTRASTAT news S.M.Perego
09/03/2010 Saldo IVA 2009 news S.M.Perego
06/04/2010 Fruizione bonus DL 40/2010 news S.M.Perego
23/02/2010 Certificazione delle spese sanitarie news S.M.Perego
23/10/2009 Interpello su subappalti news S.M.Perego
08/10/2009 Modello CUD 2010 news S.M.Perego
08/10/2009 F23 on-line news S.M.Perego
09/10/2009 Scudo fiscale - Istituzione codici tributo news S.M.Perego
16/09/2009 Autotrasportatori - Codice tributo x F24 news S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione   Data : 21/04/2016
La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione
La Cass. 20.4.2016 n. 7885 ha stabilito che l'art. 102 co. 6 del TUIR (ai sensi del quale le spese di manutenzione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) "consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati".
La pronuncia sembrerebbe, quindi, attribuire al contribuente, con un orientamento innovativo, la facoltà di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie.
A tal riguardo, autorevole dottrina ha evidenziato che l'art. 102 co. 6 del TUIR non richiede, ai fini fiscali, l'individuazione della natura delle spese in esame, diversamente da quanto occorre effettuare sotto il profilo civilistico (OIC 16).
Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, con riferimento alle spese di manutenzione capitalizzate, non trova applicazione l'art. 102 co. 6 del TUIR. Qualora, infatti, le spese in esame siano imputate contabilmente (secondo corretti principi contabili) ad aumento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti "vanno computati", anche ai fini fiscali, sull'intero valore così incrementato (C.M. 98/2000, circ. Agenzia delle Entrate 10/2005 e 27/2005).
Fonte: Cass. 20.4.2016 n. 7885 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Le spese incrementative si deducono insieme al bene ammortizzabile" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego