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15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego
15/06/2015 Registrazione contratti di locazione S.M.Perego
18/06/2015 Con il c.d. S.M.Perego
18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
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Titolo: La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione   Data : 21/04/2016
La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione
La Cass. 20.4.2016 n. 7885 ha stabilito che l'art. 102 co. 6 del TUIR (ai sensi del quale le spese di manutenzione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) "consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati".
La pronuncia sembrerebbe, quindi, attribuire al contribuente, con un orientamento innovativo, la facoltà di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie.
A tal riguardo, autorevole dottrina ha evidenziato che l'art. 102 co. 6 del TUIR non richiede, ai fini fiscali, l'individuazione della natura delle spese in esame, diversamente da quanto occorre effettuare sotto il profilo civilistico (OIC 16).
Peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, con riferimento alle spese di manutenzione capitalizzate, non trova applicazione l'art. 102 co. 6 del TUIR. Qualora, infatti, le spese in esame siano imputate contabilmente (secondo corretti principi contabili) ad aumento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti "vanno computati", anche ai fini fiscali, sull'intero valore così incrementato (C.M. 98/2000, circ. Agenzia delle Entrate 10/2005 e 27/2005).
Fonte: Cass. 20.4.2016 n. 7885 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2016 - "Le spese incrementative si deducono insieme al bene ammortizzabile" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego