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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi   Data : 21/04/2016
Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi
Con la risposta fornita nella circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina di cui all’art. 7 della L. 23.12.99 n. 488, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le forniture di “beni significativi” nell’ambito di prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore di tali beni, non opera nelle ipotesi in cui il committente dell’intervento è un soggetto passivo IVA.
I chiarimenti forniti con la precedente circ. Agenzia delle Entrate 71/2000 sembravano, invece, escludere l’applicazione di detta disciplina soltanto nell’ambito dei rapporti intermedi rispetto all’esecuzione dell’intervento, e non anche nel caso in cui il committente soggetto passivo IVA agisce in qualità di destinatario finale della prestazione.
Non è chiaro, dunque, se la nuova impostazione vada intesa come mutamento interpretativo, ma l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’intento di uniformarsi alla posizione espressa nella circ. 71/2000 e di voler fornire ulteriori precisazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne -  Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37
Sezione:   Autore : S.M.Perego