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12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
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12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
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16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi   Data : 21/04/2016
Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi
Con la risposta fornita nella circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina di cui all’art. 7 della L. 23.12.99 n. 488, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le forniture di “beni significativi” nell’ambito di prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore di tali beni, non opera nelle ipotesi in cui il committente dell’intervento è un soggetto passivo IVA.
I chiarimenti forniti con la precedente circ. Agenzia delle Entrate 71/2000 sembravano, invece, escludere l’applicazione di detta disciplina soltanto nell’ambito dei rapporti intermedi rispetto all’esecuzione dell’intervento, e non anche nel caso in cui il committente soggetto passivo IVA agisce in qualità di destinatario finale della prestazione.
Non è chiaro, dunque, se la nuova impostazione vada intesa come mutamento interpretativo, ma l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’intento di uniformarsi alla posizione espressa nella circ. 71/2000 e di voler fornire ulteriori precisazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne -  Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37
Sezione:   Autore : S.M.Perego