Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi   Data : 21/04/2016
Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi
Con la risposta fornita nella circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina di cui all’art. 7 della L. 23.12.99 n. 488, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le forniture di “beni significativi” nell’ambito di prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore di tali beni, non opera nelle ipotesi in cui il committente dell’intervento è un soggetto passivo IVA.
I chiarimenti forniti con la precedente circ. Agenzia delle Entrate 71/2000 sembravano, invece, escludere l’applicazione di detta disciplina soltanto nell’ambito dei rapporti intermedi rispetto all’esecuzione dell’intervento, e non anche nel caso in cui il committente soggetto passivo IVA agisce in qualità di destinatario finale della prestazione.
Non è chiaro, dunque, se la nuova impostazione vada intesa come mutamento interpretativo, ma l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’intento di uniformarsi alla posizione espressa nella circ. 71/2000 e di voler fornire ulteriori precisazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne -  Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37
Sezione:   Autore : S.M.Perego