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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi   Data : 21/04/2016
Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi
Con la risposta fornita nella circ. 22.12.2015 n. 37, l’Agenzia delle Entrate precisa che la disciplina di cui all’art. 7 della L. 23.12.99 n. 488, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le forniture di “beni significativi” nell’ambito di prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore di tali beni, non opera nelle ipotesi in cui il committente dell’intervento è un soggetto passivo IVA.
I chiarimenti forniti con la precedente circ. Agenzia delle Entrate 71/2000 sembravano, invece, escludere l’applicazione di detta disciplina soltanto nell’ambito dei rapporti intermedi rispetto all’esecuzione dell’intervento, e non anche nel caso in cui il committente soggetto passivo IVA agisce in qualità di destinatario finale della prestazione.
Non è chiaro, dunque, se la nuova impostazione vada intesa come mutamento interpretativo, ma l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’intento di uniformarsi alla posizione espressa nella circ. 71/2000 e di voler fornire ulteriori precisazioni.
Fonte: Notiziario Eutekne -  Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Circolare Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37
Sezione:   Autore : S.M.Perego