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20/05/2015 Software GE.RI.CO. per la compilazione degli studi di settore in versione Beta S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
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31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
05/08/2015 La collaborazione tra colleghi paga S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
31/08/2015 Regime fiscale agevolato per autonomi _ Alcuni chiarimenti S.M.Perego

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Titolo: Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo   Data : 21/04/2016
Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella circ. 2/2016, ossia che gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale.
Pertanto, i proprietari degli impianti possono presentare la richiesta di variazione catastale per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D/1, ma anche per i fabbricati rurali nella categoria D/10.
La novità è contenuta nel co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in cui si dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
In relazione agli impianti fotovoltaici possiamo avere:
- impianti dichiarati autonomamente: in questo caso la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo (se si tratta di impianti a terra) oppure l'elemento strutturale (solaio, copertura lastrico solare se l'impianto è realizzato sulle costruzioni di proprietà altrui);
- impianti realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell'immobile, per i quali, la variazione della rendita deve essere richiesta per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego