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09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo   Data : 21/04/2016
Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella circ. 2/2016, ossia che gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale.
Pertanto, i proprietari degli impianti possono presentare la richiesta di variazione catastale per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D/1, ma anche per i fabbricati rurali nella categoria D/10.
La novità è contenuta nel co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in cui si dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
In relazione agli impianti fotovoltaici possiamo avere:
- impianti dichiarati autonomamente: in questo caso la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo (se si tratta di impianti a terra) oppure l'elemento strutturale (solaio, copertura lastrico solare se l'impianto è realizzato sulle costruzioni di proprietà altrui);
- impianti realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell'immobile, per i quali, la variazione della rendita deve essere richiesta per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego